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Termini di pagamento tra imprese: regole e interessi di mora
Il riferimento è il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della Direttiva 2000/35/CE e modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
A chi si applicano le regole sui termini di pagamento
Il riferimento è il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della Direttiva 2000/35/CE e modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Introduce norme che derogano al Codice civile per contrastare i ritardati pagamenti e le distorsioni alla concorrenza causate dalle grandi imprese con termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
La tutela mira soprattutto alle imprese creditrici di dimensioni medio-piccole. Le PMI hanno minore capacità finanziaria e minore accesso al credito, quindi subiscono più dei ritardi negli incassi.
L'ambito è ampio: riguarda tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, cioè i contratti tra imprese (B2B) e quelli tra imprese e Pubblica Amministrazione (B2P).
Sono esclusi i rapporti con i consumatori. Lo Studio Legale MP chiarisce che interessi di mora e importo forfettario spettano a imprese, artigiani e liberi professionisti nei contratti con altre imprese o con la Pubblica Amministrazione, non verso i consumatori.
Se il contratto non prevede nulla: 30 giorni
Se il contratto non fissa un termine, l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 prevede un termine suppletivo di 30 giorni. Il conteggio decorre dal ricevimento della fattura, dalla consegna della merce o dall'evento equivalente.
Nei contratti tra imprese il termine è spesso indicato espressamente. Le formule più diffuse sono il pagamento a 30 o 60 giorni data fattura oppure a fine fattura fine mese (fffm).
Sono pattuizioni ammesse, ma non illimitate: restano soggette ai limiti di legge a tutela del creditore.
La sintesi EUR-Lex sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali indica i 60 giorni come riferimento massimo. Vale se non diversamente concordato nel contratto e a condizione che la proroga rispetti le condizioni previste dalla disciplina.
Termini di pagamento e tassi di mora: confronto tra normativa e pratica
- 4,Termine legale suppletivo (art. D.Lgs. 231/2002) — 30 giorni dal ricevimento della fattura
- 60Termine massimo consentito senza clausola scritta
Termini oltre 60 giorni e clausole nulle
Tra imprese, un termine di pagamento superiore a 60 giorni è valido solo se pattuito espressamente per iscritto e non gravemente iniquo per chi deve incassare (artt. 4 e 7 del medesimo decreto). La derogabilità della disciplina incontra due limiti: forma scritta e giudizio di grave iniquità in danno del creditore.
Il controllo sulla clausola non dipende dall'iniziativa della parte lesa. Il giudice dichiara la nullità anche d'ufficio, come prevede l'art. 7, comma 2, e come richiamano i commenti sulla nullità delle clausole con termini troppo lunghi imposti alle PMI.
Tra le clausole sempre considerate gravemente inique c'è quella che esclude gli interessi di mora. Una nota dello Studio Legale MP precisa che una previsione di questo tipo non è ammessa.
Vantaggi e rischi delle clausole di pagamento oltre i 60 giorni
- Pro
- Flessibilità contrattuale per clienti con liquidità limitata
- Contro
- Rischio di nullità d'ufficio se la clausola è gravemente iniqua
- Pro
- Possibilità di negoziare termini più lunghi su base scritta
- Contro
- Esclusione automatica degli interessi di mora non ammessa
Interessi di mora automatici e tasso applicabile
Gli interessi di mora maturano automaticamente, senza necessità di costituzione in mora del debitore. Il decreto prevede, insieme ai termini, un interesse di mora particolarmente elevato che scatta per il solo fatto del ritardo.
Il tasso applicabile è costruito su base oggettiva. Si prende il tasso di riferimento della Banca centrale europea e lo si maggiora di 8 punti percentuali.
Il parametro di riferimento, cioè il tasso BCE, è pubblicato dal MEF. Il calcolo va fatto semestre per semestre, perché il parametro si aggiorna.
A titolo di esempio, i dati dello Studio Legale MP indicano che dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso degli interessi di mora sulle fatture è del 10,40% annuo, dato dal tasso di riferimento BCE del 2,40% più 8 punti.
Gli interessi sono semplici e vengono calcolati giorno per giorno. Il diritto maturato non viene meno se il cliente salda il capitale dopo la scadenza: resta dovuto anche in caso di pagamento tardivo del solo importo principale.
40 euro a fattura e spese di recupero
L'art. 6 del decreto riconosce al creditore un importo forfettario di 40 euro per le spese di recupero. È dovuto per il solo fatto del ritardo, senza diffida o messa in mora.
Il forfait non esaurisce il ristoro: si cumula con i maggiori costi di recupero effettivamente sostenuti, a condizione che siano provati.
L'importo è riferito alla singola fattura pagata in ritardo. Il totale dipende dal numero di documenti scaduti, non soltanto dall'importo complessivo del credito.
Come calcolare e chiedere interessi e forfait
Il primo passo è la verifica documentale. Controllare contratto e condizioni generali per individuare il termine di pagamento pattuito, il tasso di mora applicabile e le eventuali clausole relative a interessi e spese.
Il calcolo degli interessi va impostato semestre per semestre, applicando di volta in volta il tasso pubblicato dal MEF e la maggiorazione di 8 punti.
Gli strumenti di calcolo, come quello fornito dallo Studio Legale MP, richiedono l'importo della fattura IVA compresa, la data di scadenza e la data di pagamento, oppure la data odierna se l'incasso non è ancora avvenuto.
Aggiungono 40 euro per fattura. Il risultato è una stima: tassi pattuiti diversi, acconti e contestazioni vanno valutati sul caso concreto.
Chiarito l'importo, il sollecito va inviato al cliente via PEC con l'indicazione di interessi e forfait maturati. Il fascicolo da tenere pronto comprende le fatture con le ricevute SdI, il contratto, lo scadenziario, i solleciti già inviati e le eventuali contestazioni ricevute dal debitore.
Procedura per calcolare interessi di mora e forfait
- Verifica del termine di pagamento nel contratto o nelle condizioni generali
- Rilevazione del tasso BCE aggiornato semestrale (MEF)
- Applicazione del tasso di mora: tasso BCE + 8 punti percentuali10,40% annuo (luglio-dicembre 2026)
- Calcolo giornaliero degli interessi semplici dalla data di scadenza
- Aggiunta di 40 euro forfettari per ogni fattura in ritardo
- Invio sollecito via PEC con indicazione dei corrispettivi maturati
Ridurre il rischio di ritardi nella gestione ordinaria
I numeri aiutano a calibrare i controlli. Secondo l'Atradius Payment Practices Barometer 2025, il 55% delle fatture B2B è pagato oltre i termini concordati e solo il 38% viene saldato puntualmente. Circa il 6% delle fatture diventa credito inesigibile.
Le cause principali dei ritardi sono i problemi di liquidità dei clienti (34%), l'aumento dei costi operativi (33%), la discontinuità nelle catene di fornitura (25%) e le pressioni economiche generali (24%).
Il 64% delle vendite B2B avviene a credito e i termini medi di pagamento oscillano tra 31 e 90 giorni. In questo contesto i ritardi non bloccano solo il flusso di cassa: aumentano l'esposizione al rischio finanziario.
Sul piano operativo, la prevenzione passa dalla valutazione dell'affidabilità dei clienti prima di concedere dilazioni. Serve uno scadenziario aggiornato che faccia emergere per tempo le posizioni scadute. Serve anche il collegamento tra i reparti coinvolti nel ciclo ordine-incasso.
Dietro un pagamento in ritardo c'è spesso un disallineamento tra reparti, una comunicazione inefficace o un controllo del credito poco strutturato. Su questi punti interviene l'automazione del credit management. Scadenziario e solleciti vengono gestiti in modo sistematico, non caso per caso.


