
Gare e Appalti
Offerta economicamente più vantaggiosa: quando si applica e come funziona
L'OEPV nel d.lgs. 36/2023: quando è obbligatoria, come si leggono criteri e ponderazioni nella gara, il ruolo della commissione e gli errori da evitare nell'offerta.
OEPV e minor prezzo: quando la qualità entra nel punteggio
L'art. 108 del d.lgs. 36/2023 disciplina i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture. Il Codice prevede due criteri: il minor prezzo, che sceglie l'offerta economicamente più bassa e concentra la gara sul ribasso, e l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), che aggiudica sul miglior rapporto qualità-prezzo. L'OEPV si basa su criteri, sottocriteri e ponderazioni fissati nella documentazione di gara.
L'art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023 elenca i casi di aggiudicazione esclusiva con l'OEPV sul miglior rapporto qualità/prezzo. Sono i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi ad alta intensità di manodopera, i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici e intellettuali di importo pari o superiore a 140.000 euro.
Sempre con OEPV esclusiva sono aggiudicati i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo, gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione, gli appalti integrati e i lavori con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.
Il comma 3 consente il minor prezzo per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera. Il comma 4 richiede criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto, e valorizza gli elementi qualitativi per garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
La ponderazione non è predeterminata dalla norma e varia da procedura a procedura: non esiste un riparto standard tra parte tecnica e parte economica. Il Codice indica i casi in cui l'OEPV è obbligatoria, tra cui i contratti ad alta intensità di manodopera; per il resto la scelta spetta alla stazione appaltante. Nel sotto soglia la libertà è più ampia ed è nota come principio di libera scelta del criterio.
L'effetto sulla preparazione dell'offerta è netto. Con il minor prezzo si lavora su stima e margine. Con l'OEPV si lavora sulla lettura dei criteri di valutazione: il punteggio tecnico si costruisce rispondendo a ciò che la stazione appaltante ha dichiarato di voler valutare.
Avvertenza operativa: l'art. 81 del d.lgs. 163/2006 è abrogato dal 19 aprile 2016 per effetto dell'art. 217 del d.lgs. 50/2016. Chi prepara l'offerta deve usare il Codice vigente e la legge di gara, non le disposizioni del previgente d.lgs. 163/2006.
Criteri, sub-criteri e ponderazione: la griglia che vincola la commissione
Criteri, sottocriteri e ponderazioni non sono fissati dalla norma ma nella documentazione di gara. La griglia va cercata negli atti della procedura — bando o disciplinare e allegati — non in un modello generale. La commissione è vincolata a quella griglia: la stazione appaltante che si è autovincolata alla propria lex specialis non può discostarsene.
Sulla trasparenza, la Corte di giustizia UE con la sentenza C-6/15 del 14 luglio 2016 (TNS Dimarso NV contro Vlaams Gewest), in tema di art. 53, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, si è pronunciata sull'obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando la ponderazione dei criteri di attribuzione e sulla portata di tale obbligo. Nel previgente d.lgs. 163/2006 l'art. 83 richiedeva di elencare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno, ammettendo una forcella tra un minimo e un massimo.
Il peso si esprime in punti o in percentuale sul totale: la stazione appaltante attribuisce un valore a ogni criterio definendo così un peso/punteggio. Conviene ricostruire una tabella criterio → sottocriterio → punteggio massimo → formula o metodo di attribuzione. Va verificato se i sottocriteri hanno pesi autonomi o concorrono al punteggio del criterio padre. Va verificato anche se esistono punteggi tabellari (soglie, scaglioni) accanto ai giudizi discrezionali.
I criteri vanno letti anche per chiarezza: poche parole ma ben pesate, rilette per eliminare dubbi interpretativi. Un criterio ambiguo non è solo un problema della stazione appaltante. È il punto su cui si costruisce il punteggio e, se il risultato è contestato, il punto su cui si apre il contenzioso.
L'art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023 richiama criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri idonei a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
Tra i criteri ricorrenti figurano la qualità, il prezzo o il costo, il costo del ciclo di vita e gli elementi qualitativi. L'art. 108 richiama il criterio di comparazione costo/efficacia e l'allegato II.8 per il costo del ciclo di vita. La griglia deve chiarire se il costo del ciclo di vita è voce autonoma o parametro di confronto.
Tra gli elementi di valutazione dell'OEPV ricorrono «professionalità e adeguatezza dell'offerta» e «caratteristiche metodologica dell'offerta», da esplicitare tramite la relazione metodologica. Nei contratti ad alta intensità di manodopera il punteggio economico ha un tetto massimo del 30 per cento.
La legge di gara può prevedere criteri di impatto sociale e ambientale connessi all'oggetto. La loro presenza non è neutra: cambia i contenuti da documentare e il peso relativo degli elementi qualitativi.
Anche il costo del ciclo di vita rientra tra i possibili criteri di confronto. L'art. 108 richiama l'allegato II.8; la griglia deve dire se il costo del ciclo di vita è una voce autonoma o un parametro di comparazione.
Criteri ricorrenti nell'OEPV: peso relativo e importanza strategica
- Professionalità e adeguatezza dell'offertaAlto – fondamentale per la relazione metodologica
- Caratteristiche metodologiche dell'offertaAlto – da dimostrare con piano di gestione e Project Management
- Costo del ciclo di vita (LCC)Medio-alto – richiesto in appalti tecnologici e innovativi
- Impatto sociale ed ambientaleMedio – previsto nei criteri di impatto connessi all’oggetto
- BIM e interazioni con Project ManagementAlto – solo se esplicitamente richiesto dai criteri
Come si calcolano i punteggi: pesi, formule ed effetto sulle offerte
Il Codice non spiega nel dettaglio le formule da impiegare. Per capire il metodo di calcolo dei punteggi dell'OEPV occorre rifarsi alle Linee guida n. 2 ANAC sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Queste rimandano al quaderno pubblicato dall'Autorità nel dicembre 2011, «Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa». In gara, comunque, la formula che conta è quella riportata nella legge di gara.
Le formule del punteggio economico non sono neutre. Una formula proporzionale assegna il punteggio massimo all'offerta più bassa e ripartisce i punteggi residui in misura linearmente decrescente al crescere del prezzo. Altre impostazioni concentrano il punteggio pieno sull'offerta migliore e comprimono fortemente le altre. Cambia così il valore marginale di ogni punto percentuale di ribasso.
Se la formula prevede una soglia oltre la quale il punteggio non cresce più, il ribasso ulteriore è privo di effetto sul risultato. Prima di presentare conviene calcolare quanti punti tecnici equivalgono a un punto di ribasso in quella specifica griglia.
Anche il punteggio tecnico può essere tabellare, cioè assegnato su parametri oggettivi (numero di figure, tempi, dotazioni, frequenze), oppure discrezionale, cioè rimesso al giudizio della commissione su criteri qualitativi. Nei criteri discrezionali conta la corrispondenza tra ciò che il criterio chiede e ciò che l'offerta dichiara. Nei criteri tabellari conta il dato, e le dichiarazioni generiche non producono punteggio.
Uno strumento utile è una simulazione su foglio di calcolo con la griglia di gara e le formule estratte dal disciplinare. Permette di individuare dove si guadagna più terreno tra un punto tecnico aggiuntivo e un punto di ribasso. Evita di investire risorse su elementi che quella formula non remunera.
La formula del punteggio economico può essere proporzionale, con il massimo all'offerta più bassa e decrescenza lineare, oppure prevedere una soglia oltre la quale il punteggio non cresce. Il peso di ciascun criterio è espresso in punti o in percentuale sul totale.
Il quaderno ANAC dicembre 2011 e le Linee guida n. 2 ANAC descrivono i metodi di calcolo. In gara la formula vincolante resta quella del disciplinare, da estrarre e simulare con la griglia effettiva.
Offerta tecnica: costruire la relazione metodologica sui criteri di valutazione
In un appalto aggiudicato con l'OEPV la parte qualitativa si gioca sulla relazione metodologica, detta anche Piano di Gestione Qualità, coerente con le prescrizioni della stazione appaltante. Secondo la formazione ICMQ sul Codice vigente, essa deve esprimere in modo opportuno CHI, COSA, DOVE, QUANDO, PERCHÉ, COME e QUANTO. È un'offerta gestita con metodologie di Project Management, non un elenco di esperienze.
Nella stessa impostazione, agli elementi qualitativi è attribuito il massimo punteggio. Tra gli elementi di valutazione ricorrono «professionalità e adeguatezza dell'offerta» e «caratteristiche metodologica dell'offerta», da esplicitare tramite la relazione metodologica. Sono quindi i criteri dichiarati a decidere l'indice della relazione: ogni capitolo dovrebbe corrispondere a un criterio o sottocriterio e fornire l'elemento che quel criterio chiede di valutare.
BIM e life cycle costing vanno inseriti solo se i criteri li richiedono. ICMQ segnala come richiesta sempre più frequente, in appalti di progettazione, costruzione e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, un'offerta OEPV che comprenda la metodologia BIM e le interazioni tra BIM, Project Management e Life Cycle Costing. Un capitolo BIM o LCC non previsto dai criteri non produce punteggio e appesantisce l'offerta.
Le migliorie vanno costruite come risposta ai criteri. Il progetto e il capitolato definiscono le prestazioni minime richieste; tutto ciò che eccede quel livello è chiesto come miglioria in fase di gara. Una miglioria è utile solo se è riconducibile a un criterio che la premia ed è descritta in termini verificabili — tempi, modalità operative, dotazioni, controlli, figure impiegate — coerentemente con il criterio di valutazione dichiarato.
L'art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023 valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta. La relazione metodologica deve quindi seguire i criteri e sottocriteri della legge di gara, con un capitolo per ciascun elemento da valutare.
Procedura per la preparazione dell'offerta OEPV: passaggi chiave
- Analisi della documentazione di garaIdentificare criteri, sottocriteri e ponderazioni
- Costruzione della relazione metodologicaSeguire CHI, COSA, DOVE, QUANDO, PERCHÉ, COME, QUANTO
- Simulazione del punteggioCalcolare equivalenze tra punti tecnici e ribasso
- Verifica della coerenza economicaControllare costo personale, oneri, sicurezza, approvvigionamenti
- Presentazione dell'offerta completa e conformeGarantire accesso ai contenuti tecnici per la commissione
Offerta economica, equilibrio qualità-prezzo e anomalie
Sul riparto dei punteggi il quadro è cambiato. Il d.lgs. 36/2023 non prevede più un punteggio dell'offerta economica con il limite del 30%, e prevede comunque un equilibrio tra i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Chi prepara l'offerta non deve quindi assumere né il tetto del 30% né un riparto fisso tra tecnica ed economia: il dato da usare è quello scritto nella legge di gara.
Fa eccezione l'art. 108 per i contratti ad alta intensità di manodopera: la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Negli altri casi resta l'equilibrio tra punteggi tecnici ed economici.
I criteri possono comprendere componenti di impatto economico, sociale e ambientale connesse all'oggetto dell'appalto. Il prezzo o il costo e il costo del ciclo di vita vanno letti insieme agli elementi qualitativi nella griglia di gara.
Da qui una conseguenza immediata: il valore relativo di un punto tecnico e di un punto economico va letto nella griglia specifica. Se il peso della qualità è elevato, la leva principale non è il ribasso ma la relazione tecnica costruita sui criteri. Il ribasso va comunque dimensionato rispetto al punteggio economico effettivamente in palio.
Sulle offerte anomale il codice prevede due meccanismi distinti: uno opera in contraddittorio, con la verifica di congruità, l'altro su base statistica. Un'offerta troppo bassa non è necessariamente un'offerta migliore. Questo vale anche per un'offerta tecnicamente forte accompagnata da un prezzo insostenibile.
Nella costruzione dell'offerta economica, i costi da presidiare sono le componenti che la stazione appaltante verifica più spesso: costo del personale e relativi oneri, oneri della sicurezza, costi di gestione e approvvigionamenti. La coerenza tra queste voci e il prezzo offerto è ciò che rende l'offerta difendibile in sede di verifica.
Commissione giudicatrice, motivazione e rischio di contenzioso
Quando il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione tecnica è affidata a una commissione giudicatrice, la cui composizione, nomina e modalità di lavoro sono disciplinate dal codice. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel criterio del minor prezzo, invece, l'organo di valutazione è il seggio di gara.
Per il concorrente il vincolo rilevante è doppio. I criteri di valutazione e la loro ponderazione sono fissati nella documentazione di gara e vincolano la commissione: la stazione appaltante che si è autovincolata alla propria lex specialis non può discostarsene. Ne segue che un'offerta costruita esattamente sui criteri dichiarati non può essere valutata su criteri diversi.
La motivazione dei punteggi è il terreno su cui si concentra il contenzioso. La sua qualità dipende da quanto i criteri erano stati definiti in modo verificabile. Per l'offerente è un'informazione a doppio uso. Nell'impostazione dell'offerta, criteri verificabili indicano esattamente cosa documentare. Nella gestione dell'esito, l'accesso agli atti e la lettura delle motivazioni servono a valutare se il punteggio è stato attribuito secondo la griglia di gara.
L'art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023 richiede criteri oggettivi e un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. La commissione applica la griglia della legge di gara; la motivazione dei punteggi è il punto su cui si misura la tenuta delle valutazioni.
Errori frequenti e checklist per un'offerta competitiva
Assumere un riparto standard tra qualità e prezzo, o il vecchio tetto del 30% per l'offerta economica. Il Codice vigente non prevede più quel limite e richiede comunque un equilibrio tra i punteggi. Il riparto effettivo è solo quello scritto negli atti di gara.
Ignorare i pesi. Sapere che un criterio esiste non basta: se un sottocriterio pesa poco e un altro molto, l'investimento va proporzionato. I criteri discrezionali vanno affrontati con contenuti verificabili, non con formule ripetute.
Non comprendere la formula del punteggio economico. Senza aver calcolato quanti punti tecnici vale un punto di ribasso in quella specifica griglia, la scelta tra investire sulla relazione tecnica e aumentare lo sconto è fatta a intuito.
Presentare migliorie non coerenti con le richieste. Il capitolato definisce le prestazioni minime e le migliorie sono ciò che eccede quel livello. Migliorie non collegate a un criterio che le premia non producono punteggio e possono segnalare poca aderenza alla legge di gara.
Inserire BIM e life cycle costing quando non sono richiesti. All'inverso, trattarli in modo generico quando i criteri li valorizzano, come avviene ormai frequentemente negli appalti di progettazione, costruzione e servizi di ingegneria e architettura.
Documentazione incompleta o non conforme ai format richiesti dalla stazione appaltante: la completezza dell'offerta è essa stessa condizione perché i contenuti tecnici siano valutati.
Usare riferimenti normativi superati, come l'art. 81 del d.lgs. 163/2006 (abrogato dal 19 aprile 2016), nella redazione di relazioni e modelli. Espone a contestazioni sulla base normativa e distrae dalla griglia effettiva del Codice vigente. Il riferimento vigente per criteri e aggiudicazione è l'art. 108 del d.lgs. 36/2023.
Trascurare la sostenibilità del prezzo rispetto alle componenti di costo verificate in sede di anomalia. Il rischio è che un ribasso aggressivo vanifichi un buon punteggio tecnico.
Non verificare il tetto del 30 per cento del punteggio economico nei contratti ad alta intensità di manodopera previsto dall'art. 108. Il limite non è generale, ma in quei contratti va applicato.
Trascurare i criteri oggettivi di impatto economico, sociale e ambientale connessi all'oggetto dell'appalto richiamati dall'art. 108. La loro presenza cambia la documentazione da produrre.
Checklist per una corretta offerta OEPV: errori da evitare
- Non assumere un riparto standard tra qualità e prezzoIl riparto è definito dagli atti di gara
- Non ignorare i pesi dei sottocriteriInvestire in base al valore effettivo attribuito
- Capire la formula del punteggio economicoCalcolare il valore di un punto di ribasso nella griglia specifica
- Evitare migliorie non coerenti con i criteriSolo ciò che è premiato produce punteggio
- Non inserire BIM/LCC senza richiestaRischio di appesantire l’offerta senza benefici
- Verificare la completezza e conformità della documentazioneObbligo per la valutazione dei contenuti tecnici
- Controllare il tetto del 30% per contratti ad alta manodoperaLimitato solo a quei casi specifici


